Art. 2 - SCOPO SOCIALE
L’Associazione culturale “Padri in Movimento” ha lo scopo primario di sviluppare iniziative di carattere culturale, sociale e filantropico al fine di promuovere l’apprezzamento, la diffusione e l’approfondimento degli ideali legati ai principi sanciti dal Diritto di Famiglia, con particolare riguardo alla Tutela dei Minori.
L’Associazione nasce grazie ad una semplice riflessione che proviene da un contesto di disagio e difficoltà legati allo sgretolamento familiare. In tema si innesca una norma, L.54/2006 che non ha permesso lo sviluppo delle nuove figure genitoriali responsabili in aderenza al principio della
“bigenitorialità”. Numerosi figli crescono orfani di una figura ancora presente, privati di uno dei due genitori che quasi nella totalità dei casi è il papà.
Ne deriva un’insostituibile necessità, quella della partecipazione attiva da parte di entrambi i genitori nel progetto educativo, di crescita, di assistenza della prole, che non può essere in alcun modo limitata nello spazio e nel tempo, bensì ampliato in modo da creare un rapporto equilibrato che in nessun modo risenta dell'evento separativo tra i genitori.
Sulla base anche di questi presupposti, l’Associazione si propone di favorire un’azione culturale incisiva orientata ai valori dell’equità, della giustizia e di doveri che accrescono la responsabilità individuale e collettiva nel percorso di sviluppo delle capacità genitoriali.
Si configura quale gruppo d’opinione con riferimento ai principi democratici, liberali e riformisti, sia della cultura laica, sia cattolica che si pone l’obbiettivo di essere ascoltata incidendo anche in un futuro con propri rappresentanti all’interno delle istituzioni.
Per il raggiungimento dei propri obiettivi, in aderenza alla “Vision”, l’Associazione potrà sostenere iniziative culturali, Sociali e filantropiche; organizzare convegni e dibattiti; sviluppare attività di formazione ed aggiornamento; promuovere studi, ricerche ed attività editoriali che rappresentino il luogo di confronto delle opinioni e delle idee.
L’Associazione si ispira ai principi base quali la democraticità della struttura, pari opportunità uomo donna, l’elettività e la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati, operando in piena autonomia gestionale e operativa.
L’Associazione non persegue finalità di lucro ed è autonoma e indipendente.
Art 17 - IL TESORIERE
Il Tesoriere è nominato dal Presidente con parere favorevole del Consiglio Direttivo che deve motivarne il dissenso con atto formale. La scelta può essere fatta tra i componenti del Consiglio Direttivo o tra esperti esterni. Nel caso in cui sia un Socio non ha diritto di voto fino a che permane la carica.
Il Tesoriere ha in consegna i beni associativi, compresa la cassa Sociale; cura la contabilità dell’Associazione, redige l’inventario annuale dei beni associativi; redige il bilancio consuntivo alla fine dell’anno solare e quello preventivo per il nuovo anno; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, anche con firma libera e disgiunta, in conformità alle decisioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.
Art. 18 - IL SEGRETARIO
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. La scelta può essere fatta tra i componenti del Direttivo o tra esperti esterni.
Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha seguenti compiti principali:
- Redigere i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo.
- Curare la corrispondenza.
- Coordinare le formalità associative previste dalla Legge.
- Affiancare l’attività del Tesoriere.
- Organizzare le assemblee associative.
Qualora il Segretario non venga nominato le sue funzioni saranno svolte dal Tesoriere.
Art. 22 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento del Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria, validamente costituita con la presenza di almeno metà dei Soci e con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei Soci presenti in Assemblea e con diritto di voto.
L’Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi.
In caso di scioglimento dell’Associazione, tutto il patrimonio dello stesso sarà devoluto ad altre organizzazioni che perseguono finalità uguali o simili o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge, ovvero sarà diversamente devoluto fatta salva diversa disposizione di legge.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in materia specifica.